Più fuori, meno dentro: i dati sull’esecuzione penale esterna
5 Febbraio 2025
Più fuori, meno dentro le carceri. L’esecuzione penale esterna è ormai la risposta prevalente alla commissione di un reato. A evidenziarlo è l’ultima Relazione al Parlamento sull’amministrazione della giustizia. Ma a parlare sono i numeri.
Al 31 dicembre 2024 sono 93.880 le persone in misura alternativa alla detenzione, in messa alla prova o condannate a pena sostitutiva; 61.861 i detenuti. Complessivamente risultano in carico agli Uffici di esecuzione penale esterna (Uepe) oltre 100.000 persone.
La parte più consistente delle misure penali non detentive è occupata dall’affidamento in prova al servizio sociale, la messa alla prova e le diverse tipologie di lavoro di pubblica utilità (sostitutivo, per violazione del codice della strada e della legge sugli stupefacenti). Complessivamente, hanno avuto accesso a queste tre misure oltre 70mila persone (dati al 31 dicembre 2024).
È il 2020 a segnare un’inversione di tendenza, anno in cui il numero di persone in area penale esterna inizia a superare quello dei detenuti: rispettivamente, 60.204 e 53.364. Le misure per ridurre i contagi da Covid-19 hanno favorito le dimissioni dai penitenziari, e al contempo incentivato l’utilizzo delle pene non detentive. La crescita si stabilizza e, dal 2022, è più rapida.

Diversi i fattori che hanno concorso all’ampliamento dell’area penale esterna. Per esempio il decongestionamento dell’attività istruttoria. Nel caso dei lavori di pubblica utilità, sono centinaia le convenzioni nazionali e i protocolli d’intesa siglati dal Ministero con vari enti, poi condivisi a livello territoriale dai presidenti dei tribunali. Maggiore è il numero di convenzioni, più facile è smaltire le liste d’attesa e, così, facilitare l’accesso di imputati e condannati all’area penale esterna.
L’area penale esterna è destinata a crescere, anzitutto con gli interventi normativi che favoriscono misure diverse dal carcere. Tra gli altri, il d. lgs. n. 150 del 2022, che ha introdotto le sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi (semilibertà, detenzione domiciliare, lavoro di pubblica utilità) e l’estensione dell’istituto della messa alla prova a specifici reati puniti con pena inferiore nel massimo a 6 anni. Ma anche il recente “Decreto carceri”, che favorisce i servizi di volontariato e le attività di pubblica utilità per le persone condannate, anche quando questi non siano “in grado di offrire valide occasioni di reinserimento esterno tramite attività di lavoro, autonomo o dipendente” (art. 10-bis d.l. 92/2024, convertito con modificazioni dalla l. 8 agosto 2024, n. 112).
A supportare l’area penale esterna c’è poi un’ampia rete di articolazioni ministeriali. Si contano 29 Uepe, tra distrettuali e interdistrettuali, e 45 a livello locale.