Misure alternative: strutture per detenuti senza domicilio
30 Settembre 2025
Non poter disporre di un domicilio esterno all’istituto penitenziario è, per la persona privata della libertà, una condizione particolarmente sfavorevole, vanificando l’opportunità di accesso ad una misura alternativa alla detenzione. Con il Decreto del Ministero della Giustizia n. 128 del 24 luglio 2025 – pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 214 del 15 settembre 2025 – “Regolamento recante le disposizioni in materia di strutture residenziali per l’accoglienza e il reinserimento sociale dei detenuti” si punta a rimuovere tale impedimento, disciplinando, con criteri uniformi, l’organizzazione delle strutture per l’accoglienza dei detenuti sprovvisti di una dimora privata, per sottrarli ad una condizione di disuguaglianza che accrescerebbe il loro stato di emarginazione.
La disciplina, specificando i requisiti che le residenze devono possedere, al fine di garantire alloggi adeguati alla dignità della persona e ambienti consoni alla riqualificazione e al reinserimento sociale dei detenuti, prevede la redazione di un elenco nazionale delle strutture, distinto per regioni, funzionale all’esercizio di un’accurata attività di vigilanza sulle dimore stesse. L’Amministrazione per la Giustizia minorile e di comunità si incarica di sovrintendere alle attività delle strutture residenziali, al fine di favorire i detenuti più svantaggiati.
Il provvedimento indica i presupposti per accedere alle residenze, che sono sia di carattere soggettivo, accertati tramite la relazione di sintesi dell’equipe di osservazione e trattamento e verificati dal direttore d’istituto, sia di tipo reddituale, riguardando detenuti «in condizioni socio-economiche non sufficienti per provvedere al proprio sostentamento» (art. 1, comma 1, lettera e).
La permanenza degli ospiti nelle strutture, che potranno essere gestite da enti pubblici o privati, oppure da forme associate di soggetti, sarà limitata ad un breve periodo di tempo, per un massimo di otto mesi, e vincolata alle disponibilità finanziarie, nel rispetto del limite di spesa stabilito dall’articolo 8 del decreto-legge 4 luglio 2024, n. 92 (c.d. “decreto svuotacarceri”), di cui il decreto ministeriale è attuativo.
Uno stanziamento di sette milioni annui, ripartiti tra gli Uffici di esecuzione penale esterna, consentiranno l’ingresso del detenuto in luoghi di privata dimora (dotati, tuttavia, dei servizi minimi del carcere – assistenza sanitaria di base, lavanderia, locali per attività comuni, spazi accessibili a persone con disabilità – ), nei quali si provvederà a rendere operativi programmi di rieducazione e, in special modo, percorsi di formazione e lavoro, anello di congiunzione tra universo detentivo e società esterna. In tale prospettiva è da leggere «la possibilità di far espletare prestazioni lavorative remunerate o tirocini lavorativi, anche presso luoghi diversi dalla struttura di residenza» (art.7, comma 2, lettera c, D.M. 24 luglio 2025, n. 128).
Il regolamento, mentre aderisce al presupposto della rieducazione come fondamento della pena, favorisce la riduzione della popolazione carceraria, estendendo ai detenuti più fragili, «compresi quelli con problematiche derivanti da dipendenza o disagio psichico, che non richiedono il trattamento in apposite strutture riabilitative» (art.2, comma 1, lettera g, D.M. 24 luglio 2025, n.128), l’occasione di espiare la pena fuori dall’istituto penitenziario, in contesti maggiormente inclusivi e risocializzanti.