Sovraffollamento carcerario e dignità umana: 10 anni di sentenza Muršić

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L’eccessivo affollamento degli istituti penitenziari costituisce un problema persistente e diffuso a livello internazionale, rispetto al quale la Corte europea dei diritti dell’uomo ha via via perfezionato negli ultimi, venticinque anni le proprie regole di giudizio. Il 2026, in particolare, segna il decennale della sentenza della Grande Camera nel caso Muršić c. Croazia, che ha fissato i criteri fondamentali per valutare quando le condizioni di affollamento violano il divieto di trattamenti inumani o degradanti, stabilito dall’art. 3 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo. L’occasione è dunque propizia per ripercorrere brevemente l’evoluzione della giurisprudenza strasburghese e ricostruire, così, lo stato dell’arte in materia.

 Il percorso che ha condotto alle attuali regole giurisprudenziali è stato lungo e non privo di contraddizioni. In origine, la Corte di Strasburgo era restia a riconoscere la violazione della Convenzione per le mere condizioni materiali di detenzione. A partire dagli inizi del nuovo millennio, però, cominciò a condannare gli Stati per la sovrappopolazione carceraria, dapprima solo quando la mancanza di spazio si combinava con altri gravi fattori (carenze igieniche, assenza di ventilazione, impossibilità di usare il bagno in condizioni di riservatezza). Un cambio di passo si ebbe nel 2009, quando per la prima volta un ricorso fu accolto unicamente in ragione della superficie disponibile nella cella, inferiore a 3 m² per detenuto (caso Sulejmanovic contro Italia). Negli anni successivi, con le sentenze-pilota contro Polonia, Russia e Italia (il noto caso Torreggiani e altri del 2013), la Corte iniziò a inquadrare il sovraffollamento non soltanto come problema riguardante i casi sottoposti alla sua decisione, ma come fenomeno più ampio concernente interi sistemi penitenziari nazionali.

Nonostante tali importanti sviluppi, alcuni studi hanno evidenziato come, fino al 2016, la giurisprudenza della Corte Edu fosse ricca di ambiguità e contraddizioni. In particolare, le varie sentenze sino ad allora pronunciate erano contrastanti su tre questioni essenziali: 1) quale fosse la superficie pro capite da garantire all’interno delle celle; 2) come la si dovesse calcolare; 3) quali conseguenze trarre dalla mancata disponibilità di tale soglia minima.

La sentenza della Grande Camera del 20 ottobre 2016 ha affrontato espressamente questi tre nodi. Innanzitutto, ha stabilito che lo spazio minimo in una cella collettiva è di 3 m², anziché i 4 auspicati dal Comitato europeo di prevenzione della tortura (CPT). Tale superficie deve essere calcolata escludendo i servizi igienici ma includendo l’area occupata dai mobili. Quando il detenuto dispone di meno di 3 m² non si integra di per sé una violazione dell’art. 3 della Convenzione EDU, ma soltanto una “forte presunzione” di tale violazione. Dunque, non un automatismo, ma una presunzione che lo Stato può confutare dimostrando che le riduzioni di spazio sono state brevi, occasionali e di modesta entità, che il ricorrente godeva di sufficiente libertà di movimento fuori dalla cella e che le condizioni di detenzione erano complessivamente decenti.

Se, invece, lo spazio è compreso tra 3 e 4 m², la violazione è possibile quando l’esiguità della superficie si accompagna ad altre carenze materiali, mentre sopra i 4 m², il dato spaziale non è problematico, ma altri aspetti di grave inadeguatezza possono comunque determinare una condanna.

Nel decennio successivo, le regole di giudizio affermate nel 2016 sono state costantemente seguite dalle singole Camere, configurando la sentenza Muršić quale punto di riferimento fondamentale per la materia. In numerose pronunce, infatti, è stata confermata la superficie detentiva minima (3 m2), il relativo metodo di calcolo (al netto del bagno, ma al lordo del mobilio) e la conseguenza giuridica del suo mancato rispetto (“forte presunzione” e non automatica lesione dei diritti umani). Analogamente è accaduto per le situazioni in cui il detenuto dispone di una superficie compresa fra i 3 e i 4 m2 oppure superiore ai 4 m2.

Su altri aspetti dell’ampio tema delle condizioni detentive non sono mancati, tuttavia, affinamenti e qualche zona d’ombra. La Corte ha chiarito, ad esempio, che i cortili esterni annessi alle celle non rientrano nel computo della superficie abitativa, pur costituendo un fattore positivo nella valutazione complessiva. Ha poi affrontato il problema del detenuto costretto a dormire su un materasso a terra, concludendo che questa circostanza, per quanto non conforme alla regola “un detenuto, un letto”, non integra di per sé un trattamento inumano o degradante. È rimasta, invece, un’ambiguità non ancora risolta rispetto alla mancanza di riservatezza nell’uso dei servizi igienici: è una disfunzione tale da dare luogo, di per sé sola, alla violazione dell’art. 3?

L’impostazione della Grande Camera nel 2016, all’epoca, è stata criticata da alcuni osservatori, perché ritenuta non idonea alla massima tutela delle persone detenute. Essa, tuttavia, ha dato vita a un solido ed equilibrato orientamento giurisprudenziale. In particolare, la scelta di non adottare un rigido automatismo legato ai soli metri quadrati, così come quella di riconoscere diverso rilievo ai fattori che possono incidere negativamente sulla qualità della vita intramuraria, rispondono a un’esigenza profonda: evitare di equiparare la lesione di un diritto fondamentale e inviolabile a situazioni negative sì, ma di minore rilievo. In questo senso, la Corte EDU sembra recepire le riflessioni di un autorevole studioso italiano (V. Zagrebelsky), che metteva in guardia dal rischio di “banalizzare” la portata del diritto garantito dall’art. 3; norma che – ai sensi dell’art. 15 della Convenzione – non ammette deroghe nemmeno in caso di guerra o di minaccia per la vita della nazione.

 

Francesco Picozzi