Consiglio dei ministri: ok al disegno contro “ambush marketing”

scarpette Nike Michael Johnson
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I Giochi olimpici di Atlanta del 1996 ebbero come sponsor ufficiale della manifestazione Reebok, ma probabilmente nella memoria di tutti è rimasta Nike e le sue famose scarpette d’oro con cui Michael Johnson vinse la medaglia d’oro dei 400 metri e quella dei 200 metri con il primato mondiale di 19”32, imbattuto per oltre 12 anni. Pur non essendo lo sponsor ufficiale Nike riusci a ottenere grande visibilità come sponsor tecnico di molti grandi atleti, anche grazie a un’autentica operazione di disturbo contro Reebok: cartelloni pubblicitari per tutto il perimetro esterno degli impianti sportivi e l’allestimento di un temporary store che, aperto in prossimità della zona sportiva, lasciava chiaramente intendere che Nike fosse uno degli sponsor ufficiali.

Questa azione di disturbo, o se si vuole di “approfittamento”, definita in inglese ambush marketing è stata codificata in un vero e proprio istituto che ricomprende tutte quelle condotte creative che imprese e organizzazioni adottano per sfruttare il richiamo mediatico di un evento rilevante, di carattere nazionale o internazionale, senza però sopportare gli oneri economici richiesti per diventarne sponsor.

L’Italia ha ritenuto opportuno intervenire in questo ambito dal momento che proprio nel nostro Paese si svolgerà la fase finale dei Campionati Europei di Calcio 2020, che si aprirà all’Olimpico di Roma il 12 giugno la partita tra gli Azzurri e la Turchia, e le Olimpiadi invernali del 2026 a Milano e Cortina.

Oggi il Consiglio dei Ministri ha approvato il disegno di legge “Disciplina del divieto di pubblicizzazione parassitaria” con cui si vogliono creare le condizioni per un corretto svolgimento delle manifestazioni, anche attraverso la tutela degli interessi commerciali di sponsor, operatori e federazioni che organizzano gli eventi, garantendo sempre più regole certe per il mercato e la concorrenza commerciale.

Il testo si compone di 8 articoli che hanno individuato, fra l’altro, gli eventi da considerare, il lasso temporale in cui le condotte possono essere realmente lesive, il bilanciamento fra tutela degli sponsor ed esigenze pubblicitarie di operatori terzi. E’ stato individuato nell’Autorità Garante della Concorrenza il soggetto tecnicamente più qualificato per l’accertamento e la repressione delle condotte. Previste sanzioni amministrative sino a 2,5 milioni di euro.