Ddl penale, ecco le novità. Via libera dal Consiglio dei ministri

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Nella giornata di giovedì 29 luglio il Consiglio dei Ministri, su proposta della Ministra Cartabia, ha approvato all’unanimità alcuni miglioramenti di carattere tecnico all’emendamento governativo al d.d.l. A.C. 2435, di riforma del processo penale, relativamente alla “improcedibilità per superamento dei termini di durata massima del giudizio di impugnazione”.

Ponendo rimedio a un aspetto problematico risultante dalla riforma attuata con la legge n. 3 del 2019, che ha bloccato il corso della prescrizione del reato dopo la sentenza di primo grado, il nuovo istituto, in linea con l’art. 111 della Costituzione e con l’art. 6 CEDU, assicura la ragionevole durata del processo penale nei giudizi di appello e di legittimità. Sono infatti previsti, per quei giudizi, termini di durata massima del processo – 2 anni per l’appello e 1 anno per il giudizio in Cassazione –, il cui superamento determina l’improcedibilità dell’azione penale. I termini, corrispondenti a quelli di ragionevole durata indicati dalla legge Pinto (l. n. 89/2001), possono essere sospesi, in determinate ipotesi, e prorogati dal giudice (per periodi fino a un anno in appello e per fino a sei mesi in Cassazione) con ordinanza motivata dalla particolare complessità del processo. Oltre ad assicurare il rispetto di un fondamentale principio costituzionale – una garanzia per gli imputati e anche per le vittime, che hanno interesse a un processo che si svolga in tempi ragionevoli – il nuovo istituto potrà contribuire assieme ad altri interventi a ridurre i tempi medi del processo penale. L’impegno assunto dal Governo con la Commissione Europea nell’ambito del P.N.R.R. è infatti di ridurre del 25% la durata media del processo penale entro i prossimi cinque anni.

Rispetto al testo già approvato ieri dal Consiglio dei Ministri, i miglioramenti tecnici riguardano in particolare due aspetti: la disciplina transitoria e le proroghe dei termini di durata massima del processo.

Quanto alla disciplina transitoria, si conferma che la nuova disciplina riguarderà i soli processi per reati imprescrittibili in appello e in Cassazione perché commessi dopo il 1° gennaio 2020, data di entrata in vigore della legge n. 3 del 2019. Per consentire una graduale entrata a regime della riforma e dei termini di ragionevole durata del processo, nonché l’adozione di misure organizzative opportune, anche attraverso il reclutamento straordinario di personale amministrativo e di addetti all’ufficio per il processo (oltre 20.000 persone), si è deciso di prevedere termini più lunghi nei primi anni di entrata in vigore della riforma. Fino al 31 dicembre 2024 i termini di durata massima dei giudizi di appello e di legittimità saranno, rispettivamente, di 3 anni e di 1 anno e 6 mesi.

Quanto alle proroghe dei termini – pari in ogni caso ad 1 anno in appello e a 6 mesi in Cassazione – sono previste tre diverse ipotesi, a seconda della tipologia del reato oggetto del procedimento.

  1. La regola generale è che il termine può essere prorogato, davanti alla corte d’appello e alla Corte di cassazione, solo per una volta. La proroga non è automatica ma è disposta con ordinanza motivata del giudice in caso di giudizio particolarmente complesso in ragione del numero delle parti o delle imputazioni o del numero o della complessità delle questioni di fatto o di diritto da trattare.
  2. Ulteriori due proroghe, fino a un massimo di tre complessive, possono essere disposte nei soli procedimenti per delitti aggravati ai sensi dell’articolo 416 bis.1 del codice penale, cioè dal metodo mafioso o dalla finalità di agevolare associazioni di tipo mafioso.
  3. Limitatamente infine ad alcuni gravi reati, può essere disposto un numero non definito di proroghe, sempre che ne sussistano le ragioni: delitti commessi con finalità di terrorismo o di eversione dell’ordinamento costituzionale, associazioni di tipo mafioso, anche straniere, scambio elettorale politico mafioso, violenza sessuale, atti sessuali con minorenne, violenza sessuale di gruppo, associazione finalizzata al traffico di stupefacenti.

Secondo la proposta governativa, ora all’esame del Parlamento, contro l’ordinanza che dispone la proroga può essere proposto ricorso per cassazione, che sarà deciso dalla Corte entro 30 giorni.

Resta ferma l’esclusione dei reati puniti con l’ergastolo dalla nuova disciplina dell’improcedibilità per superamento dei termini di durata massima del processo nei giudizi di impugnazione. E resta altresì fermo che il corso della prescrizione del reato cessa, per tutti i reati, con la sentenza di primo grado. Da quel momento opereranno, in caso di appello o di ricorso per cassazione, i termini di durata massima soggetti a improcedibilità dell’azione penale in caso di superamento. Si recupera così per condannati e assolti in primo grado la garanzia di un rimedio contro l’eventuale irragionevole durata del processo.

Un apposito Comitato tecnico scientifico, istituito presso il Ministero della Giustizia, riferirà annualmente in ordine all’evoluzione dei dati sullo smaltimento dell’arretrato pendente e sui tempi di definizione dei processi. Il Comitato monitorerà l’andamento dei tempi medi dei processi nei diversi distretti di corte d’appello e riferirà al Ministro della giustizia, per i provvedimenti necessari sul fronte dell’organizzazione e del funzionamento dei servizi. I risultati del monitoraggio saranno trasmessi al C.S.M., per le valutazioni di competenza.