Decreto ‘Cura Italia’: le decisioni che riguardano
la Giustizia

Palazzo Chigi sede della Presidenza del Consiglio
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Il decreto Cura Italia, approvato dal Consiglio dei ministri e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – serie generale n. 70 del 17 marzo 2020 -, rientra nel quadro delle decisioni adottate dal Governo per contrastare l’epidemia da Coronavirus e il diffondersi del contagio.

Il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 contiene “misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19” e prevede nuovi provvedimenti e l’estensione dell’efficacia di quanto già precedentemente approvato in ordine al funzionamento della giustizia: misure sulla gestione delle udienze, sul blocco dei processi e dei termini, sulla magistratura onoraria, sul mondo penitenziario e altro ancora.

Sintetizziamo per punti le previsioni più rilevanti per il mondo della giustizia, di cui agli articoli 83 e seguenti:

PROCESSI – Sono rinviate d’ufficio a data successiva al 15 aprile  tutte le udienze dei procedimenti civili e penali ed è sospesa la decorrenza dei termini per il compimento di qualsiasi atto. Dunque il termine che con il decreto-legge dell’8 marzo 2020,  era stato fissato al 22 marzo, viene ora esteso fino al 15 aprile.
Per i procedimenti penali nei quali opera la sospensione dei termini, viene interrotta, per lo stesso periodo, il corso della prescrizione e i termini di durata della custodia cautelare e delle misure diverse dalla custodia (di cui agli articoli 303 e 308 del codice di procedura penale).
Sono escluse dalla sospensione, fra le altre, le cause di competenza del tribunale per i minorenni relative alla dichiarazione dello stato di adottabilità, ai  minori allontanati dalle famiglie e a quelli stranieri non accompagnati; le cause relative ad alimenti e, in genere, alle obbligazioni alimentari di natura parentale; i procedimenti cautelari dei diritti fondamentali della persona e tutti quei procedimenti per l’adozione di misure di protezione da abusi familiari.
In termini più generali: la sospensione non opera per  “tutti i procedimenti la cui ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti”.
Inoltre, la sospensione può non operare – fra l’altro – quando,  in presenza di procedimenti di convalida dell’arresto o del fermo, procedimenti in cui sono applicate misure di sicurezza detentive o nei quali pende tale richiesta “i detenuti, gli imputati, i proposti o i loro difensori espressamente facciano di richiesta di procedere”.

NOTIFICHE E COMUNICAZIONI – Via libera all’esecuzione esclusivamente telematica delle notificazioni e delle comunicazione in ambito penale: tutti gli uffici giudiziari potranno accedere al Sistema di Notificazioni e Comunicazioni telematiche penali. Per gestire il notevole carico di lavoro delle cancellerie per le comunicazioni e le notificazioni dei provvedimenti di rinvio (o degli altri provvedimenti previsti dai decreti-legge adottati) si dispone una generale domiciliazione presso l’avvocato di fiducia dell’imputato e di tutte le parti private.

MAGISTRATURA ONORARIA –  Vengono estese misure simili a quelle introdotte per i lavoratori autonomi, attraverso un contributo economico pari a 600 euro mensili per un massimo di tre mesi, calcolato sulla base dell’effettivo periodo di sospensione dell’attività.

ISTITUTI PENITENZIARIVenti milioni di euro per interventi su strutture e impianti delle carceri per ripristinare la funzionalità degli istituti penitenziari.

POLIZIA PENITENZIARIA – Fondi ulteriori per la polizia penitenziaria sono stati previsti dal testo licenziato dal Governo, anche in deroga ai limiti vigenti: straordinari dei dirigenti penitenziari, dei direttori degli Istituti penali per minorenni e dei poliziotti penitenziari. Previsti fondi anche per gli oneri connessi all’impiego temporaneo fuori sede e per le spese di sanificazione e disinfezione degli ambienti usufruiti dal personale.

DETENUTI – Fino al 30 giugno 2020, potrà essere ottenuta la detenzione domiciliare dai detenuti che devono scontare una pena – o residuo di pena – fino a 18 mesi, come già previsto dalla normativa vigente, ma con una procedura semplificata. Per coloro che devono scontare una pena da 7 a 18 mesi, è previsto il ricorso ai braccialetti elettronici o ad altri strumenti tecnici. Con provvedimento del capo del dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria, d’intesa con il capo della Polizia, viene individuato il numero di ‘braccialetti’ che possono essere utilizzati, tenuto conto anche delle emergenze sanitarie rappresentate dalle autorità competenti. La loro applicazione avviene progressivamente a partire dai detenuti che devono scontare la pena residua inferiore.
Il magistrato di sorveglianza può sempre ravvisare motivi ostativi alla concessione della misura.
Sono esclusi: i condannati per i reati elencati dall’articolo 4 bis dell’ordinamento penitenziario, maltrattamenti in famiglia e stalking; delinquenti abituali, professionali o per tendenza; chi ha partecipato ai disordini avvenuti nelle carceri negli scorsi giorni.
A quei detenuti che già sono ammessi regime di semilibertà, può essere concessa la proroga fino al 30 giugno 2020.

UFFICI GIUDIZIARI – Per il periodo compreso tra il 16 aprile e il 30 giugno 2020, i capi degli uffici giudiziari, sentiti sentiti l’autorità sanitaria regionale, il Presidente della Giunta della Regione e il Consiglio dell’ordine degli avvocati, adottano le misure organizzative, anche relative alla trattazione degli affari giudiziari, necessarie per consentire il rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie fornite dal Ministero della salute, al fine di evitare assembramenti all’interno dell’ufficio giudiziario e contatti ravvicinati tra le persone.