Diritto all’equo processo, sentenza della Corte Europea Diritti Uomo
1 Dicembre 2021
E’ stata pubblicata nella sezione “Strumenti” del sito www.giustizia.it la sentenza emessa dalla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo (CEDU) nel ricorso promosso da Albertina Rossi per la violazione dell’articolo 6 § 1 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali.
Il tema della doglianza è la negazione del diritto a un equo processo a causa dell’ingerenza di una nuova legge, in particolare l’approvazione della L. 27 dicembre 2006 n. 296 (cd legge finanziaria 2006).
La vicenda si basa sulla causa avviata nei confronti dell’INPS dal marito della ricorrente (E.G.R.) davanti al Tribunale di Sondrio per vedersi riconoscere i contributi pensionistici versati durante il suo rapporto di lavoro svolto all’estero, in conformità alla Convenzione italo-svizzera del 1962 in materia di sicurezza sociale.
Nel corso del procedimento E.G.R. era deceduto, ma il suo difensore non ne aveva dichiarato il decesso davanti al giudice e il procedimento era continuato come se l’attore fosse ancora in vita. Con sentenza 30 novembre 2009 il Tribunale di Sondrio aveva respinto la domanda attrice sulla base della nuova normativa sopravvenuta con l’entrata in vigore della legge n. 296/2006.
L’attuale ricorrente, che sarebbe subentrata quale erede universale nella causa se il giudice avesse dichiarato l’interruzione del procedimento ai sensi degli articoli 110-299 e 300 del codice di procedura civile all’epoca vigente, lamenta ora la violazione del suo diritto ad un equo processo. La stessa ha poi sostenuto che, con la promulgazione della legge n. 296/2006, il Governo italiano aveva compiuto un’ingerenza a favore di una delle parti (la convenuta INPS) in corso di causa, introducendo un’interpretazione diametralmente opposta al significato attribuito alle pertinenti disposizioni giuridiche dalla giurisprudenza consolidata della Corte di Cassazione (in particolare di una sua sentenza del 2004 in materia di contributi previdenziali maturati all’estero).
La Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, con sentenza in data 14 ottobre 2021, ha dichiarato ricevibile il ricorso e riconosciuta la violazione dell’articolo 6 § 1 della Convenzione, con riferimento al diritto ad un equo processo, perché il procedimento interno era proseguito tra le parti originarie mentre le conseguenze giuridiche del processo sono state in seguito trasmesse alla ricorrente.
In conseguenza della decisione ha condannato lo Stato convenuto al pagamento di 9721 euro per il danno patrimoniale e a 5000 euro per il danno non patrimoniale, oltre a 500 per spese e agli interessi di mora.