DOG, circolare su tirocini formativi e addetti UPP
19 Gennaio 2022
Il Dipartimento dell’Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi, sollecitato da più parti a far chiarezza circa la compatibilità e la possibile coesistenza fra i “tirocini ex art. 73 di cui al Decreto-legge 21 giugno 2013, in corso di svolgimento” e il “rapporto di lavoro a tempo determinato degli addetti all’ufficio del processo, ai sensi dell’articolo 11 di cui al Decreto-legge n. 80 del 10 giugno 2021, ha ritenuto, con la circolare del 19 gennaio 2022 che “lo svolgimento delle attività quali dipendenti dell’Amministrazione giudiziaria con la qualifica di addetti all’U.P.P. potrà saldarsi senza soluzione di continuità con quelle svolte come tirocinanti ex art. 73, ai fini del riconoscimento dei benefici normativi previsti”.
Premesso che i due istituti – tirocini formativi e contratto a tempo determinato di addetto dell’UPP – sono tra loro distinti e tali rimangono, non introducendo nessun rapporto di lavoro, il primo, che ha finalità tipicamente formativa e non comporta alcun obbligo di orario lavorativo, mentre il secondo determina un vero e proprio contratto di lavoro di pubblico impiego, sebbene a tempo determinato. L’approfondimento condotto dagli esperti del DOG, confluito poi nella circolare di cui si tratta, giunge alla conclusione che “il contratto di addetto all’UPP sia per molti aspetti, per volontà di legge, la naturale prosecuzione dell’ufficio per il processo già esistente e si pone in linea di continuità funzionale con i tirocini ex art. 73”. Ciò si evince anche dal fatto che alle attività svolte in qualità di tirocinante è stato attribuito valore ai fini della selezione degli addetti all’UPP, attribuendo specifico punteggio a chi avesse completato il percorso. Ancora, prosegue la circolare, “si presentano in parte omogenee” le attività proprie delle due mansioni; sono “assolutamente similari” i benefici previsti dal completamento dello stage da tirocinante e dal servizio prestato con merito dai neo addetti all’UPP: entrambi infatti costituiscono “titolo per l’accesso al concorso per magistrato ordinario”.
In conclusione: coloro che vengano immessi in servizio con la qualifica di addetti all’UPP e che abbiano in corso un tirocinio formativo ex art. 73 presso gli Uffici giudiziari, potranno vedere saldarsi le due attività, ai fini del riconoscimento dei benefici normativi previsti.