Il testo della legge
Ecco cosa prevede

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CHE COSA PREVEDE LA NUOVA LEGGE SULL’ANTICORRUZIONE

Il testo si suddivide in due parti: una relativa alle norme che hanno l’obiettivo di potenziare l’attività di prevenzione, accertamento e repressione dei reati contro la pubblica amministrazione; l’altra relativa ai partiti. Ecco l’analisi di alcuni punti:

– DASPO A VITA PER CORROTTI E CORRUTTORI:
incapacità a vita di contrattare con la pubblica amministrazione (norma che vale per i soggetti privati, in particolare gli imprenditori) e interdizione perpetua dai pubblici uffici per i pubblici ufficiali.

– AGENTE SOTTO COPERTURA:
viene introdotta la figura dell’agente “sotto copertura” per i reati di corruzione. Le già previste operazioni di polizia sotto copertura vengono estese al contrasto di alcuni reati contro la pubblica amministrazione. L’agente sotto copertura non è punibile se, al solo fine di acquisire elementi di prova, mette in atto condotte che costituirebbero reato. Durante l’esame in Aula, però, è stato raggiunto un accordo per escludere dalle cause di impunibilità l’agente che ha agito in difformità dell’autorizzazione o in violazione di norme di legge.

– STOP PRESCRIZIONE DOPO PRIMO GRADO MA IN VIGORE NEL 2020:la prescrizione viene sospesa dalla sentenza di primo grado o dal decreto di condanna. In sostanza, la prescrizione non decorre a partire dal primo grado di giudizio, senza fare alcuna distinzione tra sentenza di condanna e sentenza di assoluzione. Viene stabilito che la riforma entrerà in vigore dal 1 gennaio 2019.

– NESSUNA DELEGA A GOVERNO PER RIFORMA PROCESSO PENALE:
nel ddl non è inserita la più ampia riforma del processo penale, che dovrebbe essere contenuta in una legge delega.

RESTITUZIONE DELLE SOMME RICEVUTE E NON DI QUELLE PROMESSE:
la sospensione condizionale della pena è subordinata alla restituzione dei soldi ricevuti per farsi corrompere o dei soldi dati per corrompere, ovvero la somma equivalente al prezzo o al profitto del reato. Il giudice, nella sentenza di condanna per specifici reati contro la Pubblica amministrazione, può decidere di concedere la sospensione condizionale della pena ma disporre che non estenda gli effetti anche all’interdizione dai pubblici uffici e alla incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

– NO PENE ALTERNATIVE PER CORROTTI:
non saranno possibili l’assegnazione al lavoro all’esterno, i permessi premio e le misure alternative alla detenzione per i condannati per reati contro la pubblica amministrazione come il peculato, la concussione, la corruzione.

– ‘PENTITI’ E RAVVEDIMENTO OPEROSO:
non è punibile chi si ravvede, si autodenuncia e collabora con la giustizia. Ma il ravvedimento deve avvenire entro 4 mesi dalla commissione del reato. Da questa norma è stato escluso il reato di traffico di influenze illecite.

– ‘SALVA-SINDACI’:
è stato escluso l’abuso d’ufficio aggravato dall’elenco dei reati per i quali si prevede l’incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

– RIABILITAZIONE PIU’ BREVE:
si accorciano i tempi per i corrotti per poter ottenere la riabilitazione. Si passa da 12 a 7 anni. Tuttavia, la riabilitazione non ha effetto sulle pene accessorie perpetue. La dichiarazione di estinzione della pena accessoria perpetua avviene quando sia decorso un termine di almeno sette anni e il condannato abbia dato prove effettive e costanti di buona condotta.

– UTILIZZO DI TROJAN PER LE INTERCETTAZIONI:
si potranno intercettare le comunicazioni tra presenti nelle abitazioni o in altri luoghi di privata dimora attraverso i cosiddetti trojan. Viene abrogata infatti la norma che ne limitava l’uso solo quando vi era motivo di ritenere in corso l’attività criminosa. I trojan potranno essere utilizzati sui dispositivi elettronici portatili anche nei procedimenti per delitti contro la pubblica amministrazione puniti con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni.

– TRASPARENZA SU SOLDI MA ‘SALVE’ FESTE DI PARTITO:
stretta sulle donazioni ai partiti e movimenti politici. Ogni donazione che supera i 500 euro annui deve essere trasparente e, quindi, il nome del soggetto che effettua la donazione deve essere pubblicato on line. Ma sono escluse tutte quelle attività “a contenuto non commerciale, professionale, o di lavoro autonomo di sostegno volontario all’organizzazione e alle iniziative del partito o del movimento politico”. Dunque, dovranno essere pubblicati e resi noti i nomi dei donatori che versano più di 500 euro complessivi all’anno. Inoltre, l’obbligo viene esteso alle liste o ai candidati a sindaco dei comuni superiori ai 15mila abitanti. E’ vietato ricevere contributi, prestazioni o altre forme di sostegno provenienti da governi o enti pubblici di Stati esteri e da persone giuridiche aventi sede in uno Stato estero.

– STRETTA SU DICHIARAZIONE REDDITI PARLAMENTARI E GOVERNO:
norme più stringenti sulle dichiarazioni dei redditi di parlamentari, esponenti del governo e tesorieri di partito, che dovranno rendere pubbliche tutte le donazioni ricevute di importo annuo superiore a 500 euro (anziché 5.000, come previsto dalla legge vigente), ricevuto direttamente o attraverso comitati di sostegno; né deve essere al contempo data evidenza nel sito internet del Parlamento italiano. Viene inoltre abbassato a 3.000 euro (rispetto a 5.000 euro, come previsto dalla normativa vigente) il tetto annuo di finanziamento o contribuzione al raggiungimento del quale è previsto l’obbligo di sottoscrivere una dichiarazione congiunta tra il soggetto erogante ed il beneficiario.

– GIRO DI VITE SU FONDAZIONI:
norme più stringenti per le fondazioni, che vengono equiparate ai partiti politici e, quindi, sottoposte agli stessi obblighi sulla trasparenza validi per i partiti e i movimenti politici.

– STOP SOLDI COOP A PARTITI:
le cooperative non potranno più finanziare i partiti politici.

(Scheda tratta da AGI)