Esame avvocato, è legge. Cartabia firma decreto: al via il 20 maggio

cartabia esame avvocati 1
FacebookTwitterWhatsAppEmailCopy Link

Inizieranno il 20 maggio le prove per l’abilitazione alla professione forense. Lo prevede il decreto firmato dalla ministra dopo la conversione del decreto-legge 13 marzo 2021 n. 31, recante “Misure urgenti in materia di svolgimento dell’esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di avvocato durante l’emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato in Gazzetta ufficiale, serie generale, del 14 aprile.

“E’ stato un grande sforzo collettivo e un bellissimo esempio di unità nell’interesse dei nostri giovani”, ha commentato la ministra della Giustizia Marta Cartabia, firmando il decreto ministeriale, dopo il voto finale dell’aula della Camera al decreto-legge. “Abbiamo voluto consentire a tanti giovani – ha aggiunto la Guardasigilli – di non rinviare oltre un appuntamento così importante e atteso per la loro vita. Questo obiettivo è stato raggiunto con un grande sforzo organizzativo del Ministero, dell’avvocatura, della magistratura e del mondo accademico; ma questo traguardo è stato possibile soprattutto grazie a tutte le forze politiche, che hanno dato prova di saper trovare punti di convergenza, nell’interesse dei giovani, in questo momento così complesso di pandemia. E con grande velocità hanno portato a compimento l’iter parlamentare”.

Le principali novità:

– PRIMA PROVA ORALE
Quesito

  • La prima prova orale è pubblica e consiste nell’esame e nella discussione di una questione pratico-applicativa, nella forma della soluzione di un caso, in modo che possa essere valutata la capacità di inquadrare problemi giuridici e di argomentarne la soluzione. Analogamente a quanto avviene nelle tradizionali prove scritte, il candidato nella prima prova orale, dopo la dettatura del quesito, deve individuare i nodi problematici, le disposizioni applicabili, sostanziali e processuali, i principi rilevanti e gli eventuali orientamenti giurisprudenziali pertinenti. I quesiti sono predisposti dalla sottocommissione esaminatrice, sulla base di linee-guida predisposte a livello centrale, per assicurarne l’uniformità e la coerenza col tipo di procedura e con il tempo a disposizione.

Durata

  • In totale, il primo orale dura un’ora dalla dettatura del quesito. Il candidato ha mezz’ora per l’esame preliminare, mezz’ora poi per la discussione.

Codici

  • Nella fase di studio del quesito, il candidato può consultare i codici, anche commentati esclusivamente con la giurisprudenza, le leggi e i decreti dello Stato. Scaduti i trenta minuti concessi per l’esame preliminare del quesito, il segretario provvede al ritiro dei testi di consultazione.

Esito

  • Esaurita la discussione, la sottocommissione si ritira in Camera di consiglio, quindi comunica al candidato l’esito della prova.

Punteggio

  • Ogni componente della sottocommissione dispone di dieci punti di merito. E’ ammesso alla seconda prova orale il candidato che abbia conseguito nel primo orale, un punteggio di almeno 18 punti.

 

– SECONDA PROVA ORALE

Quando

  • La seconda prova orale si tiene a non meno di 30 giorni di distanza dalla prima e deve durare non meno di 45 e non più di 60 minuti per ciascun candidato. L’effettiva durata della seconda prova orale deve essere determinata dalla sottocommissione, secondo criteri di ragionevolezza ed equità.

Dove

  • La seconda prova si sostiene davanti alla sottocommissione del distretto della propria Corte d’appello.

Materie

  • Cinque materie (una tra diritto civile e diritto penale; una tra diritto processuale civile e diritto processuale penale; tre fra le seguenti: diritto civile, diritto penale, diritto costituzionale, diritto amministrativo, diritto tributario, diritto commerciale, diritto del lavoro, diritto dell’Unione europea, diritto internazionale privato, diritto ecclesiastico). Nel caso di scelta del diritto amministrativo nella prima prova orale, la seconda prova ha per oggetto il diritto civile e il diritto penale, una materia a scelta tra diritto processuale civile e diritto processuale penale e due tra diritto costituzionale, diritto amministrativo, diritto tributario, diritto commerciale, diritto del lavoro, diritto dell’Unione europea, diritto internazionale privato, diritto ecclesiastico. Il candidato dovrà dimostrare anche la conoscenza dell’ordinamento forense e dei diritti e doveri dell’avvocato.

Esito

  • Viene giudicato idoneo il candidato che nella seconda prova orale ottenga un punteggio complessivo non inferiore a 108 punti

Commissioni

Per consentire di svolgere le due prove orali in tempi contenuti, è stato incrementato il numero delle sottocommissioni, che saranno composte da tre membri effettivi, invece dei soliti cinque, Per la prima volta ne faranno parte anche ricercatori universitari a tempo determinato e magistrati militari.

In caso di Covid-19

In caso di positività al Covid-19, di sintomatologia compatibile, di quarantena o isolamento fiduciario, il candidato può richiedere una nuova data per lo svolgimento della prova, inviando istanza al presidente della sottocommissione distrettuale, accompagnata da idonea documentazione. La prova deve essere svolta entro dieci giorni dalla data di cessazione dell’impedimento.

 

IL DECRETO-LEGGE

La Camera, il 13 aprile, ha definitivamente approvato la conversione in legge del decreto-legge 13 marzo 2021 n. 31.

Sottoposto il 12 marzo al Consiglio dei Ministri, ha subito alcune modifiche durante l’esame del Senato. La più rilevante riguarda le prove orali, che sostituiscono totalmente quelle scritte: in particolare, per il secondo orale viene riconosciuta al candidato la possibilità di scegliere, tra le materie facoltative oggetto dell’esame, diritto civile e diritto penale, anche se già indicate per la prima prova orale. Con un altro emendamento si è stabilito che in ogni distretto di Corte d’appello sia estratta a sorte la lettera dell’alfabeto che stabilisce l’ordine di svolgimento dell’esame dei candidati.

Il disegno di legge approvato con 231 voti favorevoli, nessun voto contrario e soli due astenuti, è stato esaminato dalla Camera dei deputati e definitivamente convertito senza modifiche, con 383 voti favorevoli, quattro voti contrari e due astenuti.

Circa 26 mila i praticanti avvocati iscritti alla prova e 257 (256 + Bolzano) sottocommissioni, che per l’occasione sono state costituite non più da dieci, ma da sei componenti, tra titolari e supplenti, con la conseguenza che potranno potenzialmente operare 514 sottocommissioni di esame, composte da tre membri, come prevede il decreto-legge.