Giustizia-Corte Conti: accordo recupero crediti processi contabili

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Ministero della Giustizia e Corte dei Conti insieme nell’attività di recupero crediti derivanti dai provvedimenti emessi dagli organi di giurisdizione contabile. A prevederlo è un accordo sottoscritto dal Capo di Gabinetto del Ministro della Giustizia, Alberto Rizzo, e dal Segretario generale della Corte dei Conti, Franco Massi, in data 3 maggio 2023.

Obiettivo dell’accordo è attivare una forma di collaborazione tra la Corte dei Conti e via Arenula per la gestione dei crediti derivanti dalle sentenze emesse dalle articolazioni centrali e regionali della Corte dei Conti, prevedendo modalità di recupero che coinvolgano la Corte d’appello di Roma quale soggetto competente alla gestione delle attività connesse alla riscossione affidate dal Ministero della giustizia ad Equitalia giustizia S.p.A., organismo in house del Ministero della giustizia, in un’ottica di semplificazione amministrativa, contabile e di reingegnerizzazione del procedimento di recupero, realizzando in tal modo consistenti economie di scala.

Le parti si impegnano vicendevolmente a valorizzare la collaborazione istituzionale per raggiungere gli obiettivi prefissati, disciplinando gli impegni reciproci, l’utilizzazione del personale e degli strumenti informatici mediante una regolamentazione dei flussi di lavoro, dei tempi di esecuzione e delle modalità operative di facile fruibilità per le parti interessate, al fine di garantire la tempestiva ed efficiente attività di recupero dei crediti derivanti da provvedimenti emessi dagli organi di giurisdizione contabile.

Come funziona il recupero crediti. Il sistema di recupero dei crediti del processo contabile relativi ai provvedimenti emessi dalla Corte dei conti procede attraverso le seguenti fasi:

  1. tempestiva trasmissione delle richieste da parte delle sedi centrale e regionali della Corte dei conti alla Corte d’appello di Roma con allegata la documentazione e gli atti ritenuti necessari per l’esecuzione del processo di recupero dei crediti;
  2. trasmissione da parte della Corte d’appello di Roma ad Equitalia, secondo le modalità previste dall’art. 5 della Convenzione recante “Trasmissione degli atti per la identificazione dei debitori e la quantificazione del credito”;
  3. acquisizione dei dati dei debitori e quantificazione dei crediti di natura contabile relativi ai provvedimenti emessi dalla Corte dei conti trasmessi dalla Corte d’appello di Roma da parte di Equitalia con conseguente annotazione della posizione debitoria nel registro SIAMM;
  4. produzione, stampa e notifica delle cartelle di pagamento da parte dell’Agente di riscossione secondo la normativa vigente; recupero dei crediti nelle forme della riscossione spontanea a mezzo ruolo ai sensi dell’articolo 32, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46 da parte di Equitalia, mediante la creazione delle minute di ruolo e la trasmissione all’Agente della Riscossione per l’avvio della riscossione.

Le attività di recupero saranno realizzate nelle forme e nelle modalità previste dalla Convenzione sottoscritta tra Ministero di Giustizia ed Equitalia attraverso una estensione dell’ambito applicativo ai crediti di giustizia del processo contabile e mediante l’implementazione dei flussi informativi e delle procedure in capo ai diversi soggetti coinvolti.

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