IA, via libera al ddl in Senato: nuovi reati e aggravanti
23 Settembre 2025
Dopo il via libera alla Camera il 25 giugno, il Senato ha approvato nello stesso testo il disegno di legge contenente “Disposizioni e deleghe al governo in materia di intelligenza artificiale”, con 77 voti a favore, 55 contrari e 2 astenuti.
L’Italia, dopo il regolamento europeo in materia (AI Act), è tra i primi Stati membri a dotarsi di una normativa con principi e misure per governare rischi ed opportunità di questo strumento.
Il testo, presentato dalla presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, e dal guardasigilli Carlo Nordio, si articola in 6 capi e 28 articoli. Esso disciplina i profili che l’AI Act lascia alla regolamentazione dei Paesi membri.
A permeare l’intero provvedimento è la concezione antropocentrica: l’IA non potrà mai sostituire l’uomo. Tra le parole-chiave, declinate in principi, vi sono la trasparenza, la responsabilità, l’equità, il rispetto per i diritti fondamentali. Tra i beni protetti, l’autodeterminazione e il pieno svolgimento della personalità.
Per quanto riguarda i profili legati al settore giustizia, l’art. 15 del provvedimento contiene i limiti all’impiego dei sistemi di IA nell’attività giudiziaria. È infatti sempre riservata al magistrato, si legge nel testo, “ogni decisione sull’interpretazione e sull’applicazione della legge, sulla valutazione dei fatti e delle prove e sull’adozione dei provvedimenti”.
Il ddl fissa inoltre delle specifiche competenze del Ministero: è infatti via Arenula a disciplinare “gli impieghi dei sistemi di intelligenza artificiale per l’organizzazione dei servizi relativi alla giustizia, per la semplificazione del lavoro giudiziario e per le attività amministrative accessorie”.
Inoltre, fino alla completa attuazione dell’AI Act, è il Ministero ad autorizzare sperimentazione e impiego dei sistemi di IA in tribunali e corti d’appello.
Tra i rischi dell’IA, il provvedimento prevede anche quelli penali (art. 26). Anzitutto viene modificato l’art. 61 c.p. con l’introduzione di due circostanze aggravanti, una comune (“qualora il reato sia commesso mediante sistemi di intelligenza artificiale”), l’altra a effetto speciale: l’impiego dell’IA nel delitto di attentati contro i diritti politici del cittadino (art. 294 c.p.).
Viene inoltre introdotto l’art. 612-quater, il nuovo reato di illecita diffusione di contenuti generati o manipolati con sistemi di intelligenza artificiale (c.d. deepfake), punito con la reclusione da 1 a 5 anni.
Sono introdotte, infine, specifiche circostanze aggravanti per l’impiego dell’IA nei reati di aggiotaggio (art. 2637 c.c.) e di manipolazione del mercato (art. 185 Tuif) e modifiche alla disciplina del plagio di opere artistiche.