Il delitto Matteotti e i paradossi della giustizia processuale

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Introduzione del ministro Carlo Nordio, allora procuratore aggiunto della Repubblica di Venezia, al libro “Delitto Matteotti – I processi” della Fondazione Anna Kuliscioff, edizioni EDIFIS, 2024.

 

Secondo un grande filosofo, l’evoluzione dello Spirito umano verso la sua autocoscienza si attua in tre momenti successivi: l’intuizione artistica, la rappresentazione religiosa e la sintesi speculativa. La teorizzazione e la conferma sperimentale costituiscono solo antecedenti utili, ma subalterni. Sopra, e al di là della scienza, campeggiano i tre stadi finali dell’affermazione dialettica: l’arte, la religione, la filosofia. Non sappiamo, e forse non sapremo mai se Hegel avesse ragione. Tuttavia un fattore accomuna queste quattro discipline: che i loro rappresentanti più illustri furono vittime di processi controversi e di sentenze sostanzialmente inique. Nell’ambito artistico questo aspetto è meno clamoroso perché, quando il potere ha inteso sopprimere gli autori o le loro opere, ha privilegiato vie più sommarie di quelle legali: pochi i processi, molti i roghi.
Ma negli altri tre settori potremmo dire che i padri della filosofia, della scienza e della religione occidentale furono sacrificati alla crudele ragion di Stato, attraverso procedure apparentemente corrette: Socrate, Galileo e Gesù subirono, in tempi e luoghi diversissimi, la medesima sorte. Per loro fortuna e gloria, al venerdì santo del supplizio segue la Pasqua della Resurrezione: purtroppo non tutte le altre vittime sono state altrettanto fortunate.

Nel processo agli assassini di Matteotti, sia pure a ruoli invertiti, la legalità ha ancora una volta offeso la giustizia sostanziale. Che il processo di Chieti sia stato conforme alle procedure, è infatti incontestabile. Che la sentenza sia stata in linea con gli elementi acquisiti è pure possibile, come vedremo più avanti. Ciò che invece vulnera il nostro senso di equità è la generale atmosfera di rassegnazione supina all’omertà e all’arroganza di un sistema che, senza incidere brutalmente sul corso delle indagini, le ha condizionate e atrofizzate, valendosi della pigra subalternità di alcuni magistrati acquiescenti, ed emarginando, sia pure in modo soffice e silenzioso, le uniche due toghe riluttanti all’obbedienza.

Per questo processo, come per gli altri più noti sopra ricordati, furono successivamente coniate espressioni oggi consuete: processo-farsa, processo-beffa, processo politico. Sinonimi di un’apparente ottemperanza formale a mascherare una conclusione precostituita.
In realtà non è sempre stato così. Certo, la storia giudiziaria abbonda di commedie, meglio sarebbe dire tragedie, recitate da funzionari togati: lo staliniano Wishinsky e il nazista Freisler sono e resteranno a lungo simbolo di vergognosa crudeltà prona ai capricci del tiranno.
Tuttavia, i molti componenti dell’Assemblea ateniese, i pochi membri del Tribunale dell’Inquisizione e il singolo Prefetto della Giudea non furono in malafede: a modo loro erano convinti di agire secondo le leggi e lo spirito dei tempi. Per questo le loro sentenze sono anche più dolorose di quelle pronunziate dai cupi e burocratici funzionari di partito.

Come e dove collocheremo i giudici del processo di Chieti? Abbiamo detto tra i pigri, i codardi, i mansueti. Ma si tratta pur sempre di una formula di stile. Forse, prima di arrivare a una conclusione, sarà bene leggere il commento di Vincenzo Manzini. Di tutta la ricca documentazione qui raccolta, è quella che più mi ha impressionato. E da essa intendo partire.

Vincenzo Manzini è stato l’ispiratore del codice penale vigente. Benché la paternità formale sia attribuita ad Alfredo Rocco, allora ministro della Giustizia (spesso confuso con il fratello Arturo, che pure collaborò alla redazione del testo), l’influenza di Manzini fu predominante e determinante. Quando, nel 1930, il codice fu promulgato, era praticamente già pronto il trattato che lo commentava: numerosi volumi sui quali si sono formate almeno due generazioni di giuristi.
Ancora oggi, se non ci si vuole appiattire sulle formule rituali della Cassazione, la prima consultazione di un penalista scrupoloso è quella del Trattato di Vincenzo Manzini.

Detto incidentalmente, può sembrare singolare che, a sessantacinque anni dalla Costituzione, le nostre sentenze si fondino su un codice fascista, ma è proprio così. Aprite un codice penale del 2014 e troverete, in prima pagina, le firme di Benito Mussolini e di Vittorio Emanuele.
Ancor più singolare è che questo codice, con alcuni adattamenti, regga ancora con una certa solidità. Mentre il codice di procedura penale, licenziato nel 1988 dai padri nobili della Repubblica, è già sfasciato.
Torniamo a Manzini: nel 1926 era titolare della cattedra di diritto penale a Padova; era un uomo educato, generoso e naturalmente coltissimo. Eppure, leggiamo insieme alcune righe di commento alla sentenza di Chieti.
Già l’incipit è allarmante: “sbollite le passioni che tanto imperversarono sul caso Matteotti, questo sarà ridotto per tutti alla sua reale importanza, e rimarrà un fatto interessante di cronaca penale-parlamentare”.

Insomma, per l’illustre Autore, un episodietto degno di studio solo perchè è il primo caso di uccisione di un parlamentare in carica dopo l’unificazione nazionale.
Tanto che alla fine, dopo una breve dissertazione storica sulla morte di Pellegrino Rossi e sul figlio di Ciceruacchio, il Maestro, conclude, con logica cartesiana, che Matteotti se l’era cercata.
Dopo aver evocato l’uccisione di alcuni fascisti, Manzini infatti sentenzia: “Queste stragi di disinteressati fautori di un’idea, in tempi di roventi lotte politiche, valevano bene l’uccisione di un deputato, capo partito, che della politica faceva professione esclusiva, ritraendovi onori e vantaggi, e che da sé stesso si era posto in condizione di vivere pericolosamente….” L’assassinio di Matteotti era dunque ridotto a” un incerto del mestiere di demagogo”. E non è tutto.
Nel prosieguo, il Professore elogia Mussolini: per la pazienza con la quale ha sopportato attacchi calunniosi; per la “longanimità” con la quale ha frenato “le forze fasciste frementi nello spasimo di reagire all’iniqua interminabile aggressione”; per la magnanimità con la quale ha concesso libertà di parola fino ai limiti del vilipendio; e infine per l’imparzialità con la quale ha lasciato che la Giustizia seguisse il suo corso, senza interferenze e condizionamenti.
Da ultimo, ma non ultimo, il panegirico al difensore, lo squadrista Farinacci, neo segretario nazionale del partito “che con eloquenza fascista, sobria, concettosa, semplice, ha saputo ricondurre il caso Matteotti alla sua vera portata”. Cioè al verdetto dei giurati di Chieti, “degno in tutto dell’equilibrato senso di giustizia del popolo italiano”.
Vien da rabbrividire a pensare che queste parole sono state scritte dall’ispiratore di un codice penale ancora in vigore.
Eppure, ripetiamo, Vincenzo Manzini non era un mercenario intellettuale; non si era venduto al fascismo, ed era certamente sincero quando scriveva quelle porcherie. Come sia potuto accadere è un mistero della mente umana, che trova parziale risposta in una personalità opposta e parallela a quella dell’illustre giurista.
Alludiamo a Concetto Marchesi. Concetto Marchesi visse nello stesso periodo, e altrettanto a lungo di Manzini.
Fu docente nella stessa Università di Padova, di cui divenne rettore. Della sua materia, la letteratura italiana e latina, fu uno dei più grandi e apprezzati cultori. Di intelletto sovrano e di cultura immensa, fu uomo sensibile e coraggioso. Eppure fu uno stalinista accanito. Neanche le rivelazioni di Kruscev lo schiodarono dalle sue convinzioni. Fino all’ultimo difese e ammirò uno dei più grandi assassini della storia. Come poté accadere? Altro mistero.

Gli esempi di Manzini e Marchesi, singolarmente simmetrici, non sono ovviamente i soli. Da sempre l’intelligenza umana si articola e si manifesta con procedimenti tortuosi e incomprensibili, lasciandoci attoniti di fronte alle sue contraddizioni. Ed è scelta sterile e oziosa limitarsi alle diagnosi sommarie: Tizio fu in vigliacco, Caio fu un venduto, Sempronio semplicemente un imbecille. No, Manzini e Marchesi non erano né vili né stupidi, eppure scrissero cose vergognose, smentendo la loro stessa intelligenza. E, sotto questo profilo, non furono nemmeno i soli: Einstein e Oppenheimer furono i padri della bomba atomica, eppure dopo Hiroshima si pentirono. Erano ingenui quando la costruirono, o rimbecilliti quando la criticarono? Chissà.

Dopo queste divagazioni, secondo quale criterio valuteremo i giudici di Chieti? Furono intimoriti dalla prospettiva del manganello o addormentati dalla propaganda di regime? Furono catechizzati da scherani in camicia nera o si rifugiarono nel comodo auto convincimento ispirato dalle insufficienze dell’accusa, dal timore della rappresaglia e dalla prospettiva degli elogi? Anche questo resterà un mistero.

Ma questo nostro scetticismo non implica la sospensione di ogni altro giudizio. Al contrario: davanti a queste pulsioni incerte e sconosciute, è nostro dovere celebrare le qualità che invece emersero in altre personalità meno contorte e più limpide.
Come, diversamente da Manzini e Marchesi, molti intellettuali si batterono contro ogni tipo di dittatura di destra e di sinistra, così altri magistrati rifiutarono l’abdicazione della coscienza davanti all’intimidazione e al pericolo.

Nel caso Matteotti, la straordinaria figura di Mauro Del Giudice riscatta, da sola, l’umiliante sequenza di compromessi accettati dai magistrati di regime. E se, come si legge nella Genesi, il Signore risparmia un’intera città di peccatori per la presenza di un solo giusto, l’onore della nostra toga è stato salvato dal coraggio e dalla tenacia di questo Presidente.

La breve storia di Mauro Del Giudice sta scritta nella prefazione.
Come Manzini e Marchesi, Del Giudice morì vecchissimo; ma a differenza di entrambi non ebbe fama, né onori né titoli accademici. Avrebbe potuto ottenerli in abbondanza se si fosse piegato alle lusinghe del potere, o se solo avesse condotto un’istruttoria con la diligenza media di un prudente burocrate. Invece seguì la sua coscienza, perdette il posto e la salute, e cadde nell’oblio. Nessun antifascista si ricordò di lui dopo la Liberazione. Forse a molti, che avevano goduto dei favori del regime, quel vecchio idealista provocava un certo imbarazzo: i moralisti evitano le persone virtuose.
In ogni caso, la stessa pubblicazione della “Cronistoria” fu assai travagliata e quando vide la luce il suo Autore era già morto. Oggi abbiamo l’occasione per ravvivarne la memoria, con un deferente ricordo.

Ma veniamo al processo di Chieti.
Sotto un profilo squisitamente tecnico, bisogna ammettere che presentava enormi difficoltà.
I fatti pacifici e incontroversi erano:

  • Il rapimento della vittima da parte degli energumeni della banda Dumini,
  • La reazione della vittima,
  • La morte di Matteotti a seguito delle percosse,
  • L’occultamento del cadavere a poche miglia da Roma,
  • La preparazione del rapimento e la sua pianificazione

I quesiti posti ai giuridici erano stati, per così dire, scremati dopo l’estromissione di Del Giudice dalla Sezione di Accusa ( quella che poi sarebbe di-ventata sezione istruttoria, e che oggi sarebbe, con molte varianti, il Giudice dell’udienza preliminare).
Il rigoroso magistrato istruttore avrebbe voluto estendere l’imputazione sia oggettivamente, contestando l’omicidio premeditato, sia soggettivamente, coinvolgendo anche i mandanti.
La sua rimozione consentì ai giudici di Chieti di non pronunziarsi su quest’ultima questione, che avrebbe portato dritto a Mussolini. Il regime si inventò un compromesso. Individuò il possibile mandante nel Maresciallo de Bono, che fu subito prosciolto dalla commissione istruttoria del Senato.
Quanto al capo di imputazione, esso si era ridotto – per così dire – al reato di omicidio volontario, intervenuto occasionalmente durante il sequestro, e senza premeditazione.

Visto con gli occhi di oggi, e sotto un profilo, ripetiamo, squisitamente tecnico, il materiale probatorio non era poi molto e si può riassumere così: accertata la partecipazione al sequestro della banda Dumini, e le violenze usate alla vittima sì da cagionarne la morte, restavano zone d’ombra in merito alla modalità dell’omicidio, e quindi alla sua volontarietà e a maggior ragione sulla sua premeditazione; quanto ai mandanti, vi era la prova che Mussolini avesse incitato la banda a punire fisicamente il parlamentare, ma non fino al punto di ucciderlo.
Questo nostro giudizio è naturalmente soggettivo, ed è compromesso dalla mancanza dei verbali istruttori e dibattimentali, e di tutti gli atti conseguenti. Tuttavia, dalla stessa requisitoria del Pubblico Ministero davanti all’Assise di Roma, qui riportata, si deduce che l’impianto complessivo era abbastanza gracile e oscillante.
L’impressione che se ne ricava è che l’accusatore identifichi le prove della premeditazione del sequestro (evidentissime) con quelle della premeditazione dell’omicidio. Queste ultime solo equivocamente deduttive, e, in parte qua, persino contrarie. Basti pensare alla sepoltura sommaria in una fossa poco profonda, incompatibile con la preordinazione di un disegno che avrebbe contemplato, come elemento essenziale, la sparizione definitiva del cadavere.

Ma se, sotto il profilo processuale, la natura del reato, le circostanze aggravanti e l’identificazione dei concorrenti morali sono problematiche, sotto quello etico e politico il discorso è completamente opposto.
Da un lato, il sequestro e le violenze connesse sono di per sé stesse sintomatiche di una spregiudicatezza omicida, essendo noto che le incertezze dell’esecuzione comportano il rischio che la situazione precipiti. Tanto che la stessa Sezione d’accusa (anche dopo l’estromissione di Del Giudice) aveva contestato il reato di omicidio volontario.
Dall’altro lato, per quanto riguarda i mandanti, è stato lo stesso Mussolini ad assumersene la responsabilità “morale e politica”, dopo il goffo tentativo di attribuirne la colpa agli avversari del regime.
La sfida arrogante e sciagurata del dittatore, lanciata ai (pochi) parlamentari dell’opposizione, costituisce il primo passo di quella marcia rovinosa che condurrà il Paese alla catastrofe del ’45.
L’arroganza è infatti l’interfaccia della viltà, e di essa Mussolini darà vituperevole esempio nella buona e nella cattiva ventura: pugnalando alle spalle nel 1940 una Francia già sconfitta; accettando nel ’43 il soccorso di Hitler sul Gran Sasso per costituire un governo fantoccio; e infine tentando la fuga rannicchiato sotto un pastrano tedesco. Ecco perché, al di là del giudizio formale, una discussione sulla responsabilità di Mussolini è superflua e oziosa. Colpevole è anche lui, soprattutto lui.
Concludiamo tornando al processo di Chieti e ai suoi protagonisti, traendo qualche conclusione adatta ai tempi nostri.
Una prima considerazione, di ordine generale, è che la Giustizia processuale si esprime spesso per paradossi.
Nel nostro caso, il primo paradosso è quello dell’eroico Mauro Del Giudice. Egli si proponeva di mandare a giudizio gli esecutori materiali e i mandanti, compreso evidentemente Mussolini, per l’omicidio premeditato. È stato fermato per ragioni politiche, e ha preferito la rimozione e l’oblio al compromesso e al disonore. E tuttavia, rileggendo la sua appassionata cronistoria, non si traggono elementi per sostenere al di là di ogni ragionevole dubbio la premeditazione dell’omicidio da parte degli esecutori materiali, e tantomeno del Duce. Con il senno giuridico di oggi dovremmo dire che la sua soluzione tecnica era sbagliata.
Il secondo paradosso è quello dei componenti la sezione d’accusa, chiamati a sostituire il riluttante Magistrato.
La loro acquiescenza servile alle direttive fasciste costituisce un disonore per la toga che indossavano. E l’aver cercato di convincere il loro predecessore ad agire secondo convenienza e contro coscienza è addirittura un sacrilegio. Nondimeno, la loro tesi era più corretta e aderente alle risultanze probatorie. La loro vergogna non risiede in ciò che hanno deciso, ma nella sottomissione alle pressioni superiori. Insomma, per dirla con Churchill, they stumbled in the truth: incidentalmente, e per ragioni ignobili, sono inciampati nella verità.
Il terzo è quello dei giudici di Chieti. Possiamo comprendere la fragilità dei giurati popolari, vasi di terracotta, o anche di vetro, schiacciati dalla ferrigna logica dittatoriale. Per i togati sospendiamo il giudizio: forse sono stati meno codardi dei loro colleghi istruttori, ma certo non hanno brillato per indipendenza di giudizio e dignità di conduzione. Non foss’altro perché hanno tollerato le insopportabili tirades di Farinacci, turpemente condite di untuose manifestazioni di ossequio alla Corte.
Eppure, anche qui, è difficile censurare il merito della decisione. Con la mutilazione dell’attività investigativa e i limiti imposti dalla Sezione d’Accusa dopo la defenestrazione di Del Giudice, la condanna per omicidio preterintenzionale era forse il massimo che si potesse ottenere.

L’ultimo paradosso è il giudizio della Corte romana, a guerra finita.
Noi non disponiamo del testo della motivazione, e quindi non conosciamo il procedimento logico con il quale sono stati valorizzati gli elementi probatori, peraltro non molto diversi dagli stessi acquisiti vent’anni prima. Tuttavia possiamo confrontarci con la requisitoria dell’avvocato generale.
Ebbene, il nostro giudizio di (modesti) tecnici del diritto non cambia. Per quanti sforzi abbia fatto, il dott. Spagnolo non ci ha affatto convinti che la premeditazione dell’omicidio risultasse dagli atti. Di conseguenza, e salvo prove diverse valorizzate dalla Corte e omesse in requisitoria, dovremmo concludere che la sentenza romana è stata forzata. Se così fosse, nemmeno questa sarebbe una bella pagina per la Magistratura.

L’ultimo paradosso riguarda proprio Mussolini.
Qui la situazione è completamente rovesciata. Il dittatore è reo confesso, perché si è assunto pubblicamente e solennemente la paternità del misfatto. Eppure, come la più parte degli storici oggi ritiene, egli non ordinò espressamente la soppressione di Matteotti, ma solo una severa lezione afflittiva. Tuttavia, l’essersi orgogliosamente accollato l’infausto esito di un’operazione “ultra petita” lo contrassegna indelebilmente dell’impronta omicida. Facendo così tornare il conto, e avallando alla fine l’impostazione accusatoria del magistrato che aveva fatto rimuovere.
Quale lezione trarre da questa vicenda processuale? Del coraggio dei pochi e della viltà dei molti abbiamo già parlato. Rinunciamo anche a studiare gli effetti perversi che l’inebriamento ideologico può produrre sugli intelletti più lucidi, come quelli di Vincenzo Manzini e Concetto Marchesi: esempi così sono frequenti anche oggi, e lo saranno, temiamo, anche in futuro.
Ci interessa di più una riflessione sui rapporti tra la Giustizia intesa come legalità, e Giustizia intesa come valore.
Ebbene, se volevamo la conferma che si tratta di concetti svincolati e indipendenti, lo svolgimento di questi processi e i loro protagonisti sono ottime fonti pedagogiche.
La legalità è stata infatti sempre rispettata, anche perché, all’occorrenza, sono intervenute leggi adeguate e soccorrevoli. Ed è questo uno dei grandi vantaggi, se così possiamo dire, dei regimi autoritari: che avendo il monopolio incontrollato della produzione normativa, sono enormemente facilitati nell’affermazione della legalità.
Se questa infatti consiste nell’adesione al precetto positivo, cioè nell’affermazione della conformità della procedura alla norma, anche le decisioni più sciagurate diventano corrette.
I giudici che hanno applicato le famigerate leggi di Norimberga, e i burocrati che hanno fatto altrettanto con le nostre leggi razziali, hanno rispettato le regole, e hanno agito nella più piena legalità. Aggiungiamo che se la verità processuale è solo quella estrapolata dagli atti, e se questi ultimi sono il frutto di una procedura vincolante, più un regime è autoritario più è immune da errori giudiziari.
Freisler e Wishinsky non hanno celebrato processi farsa: hanno applicato leggi- farsa.
E nel loro ruolo di bouche de la loi sono stati impeccabili.
Esattamente come lo fu il Tribunale speciale fascista, opportunamente istituito proprio per evitare gli inconvenienti di Chieti.
Certo è facile dire che le sentenze naziste e comuniste saranno anche state legalmente impeccabili ma gridavano vendetta davanti a Dio e agli uomini. E che si trattò di casi limitati a periodi storici sperabilmente perenti e irripetibili, almeno nel mondo occidentale. Ma il punto non è questo.
Il punto è che se si continua a confondere la legalità con la Giustizia il problema rimane, e rimane anche nelle società democratiche: anche oggi, anche da noi. Il fatto è che la Giustizia – legalità e la Giustizia- valore non sempre coincidono, ed anzi spesso sono in inconciliabile opposizione. Esattamente come la verità storica non coincide con quella processuale, e per dirla tutta, la verità processuale non coincide con la verità politica.
L’esperienza di questi ultimi vent’anni ci ha impartito una lezione che pur-troppo pochi hanno imparato.
La lezione è che i processi iniziati nel 1992 avranno anche travolto una Re-pubblica, ma non hanno affatto rivelato ( né avrebbero potuto farlo) tutti i reati commessi a vario titolo dai politici di vario colore. Sono stati incarcerati molti innocenti, sono stati assolti molti (probabili) colpevoli, e moltissimi reati sono rimasti ignoti, o almeno lo sono rimasti i loro autori.
Questa disparità di trattamento è purtroppo consustanziale a tutti i sistemi giudiziari, ed è vincolata ai limiti della conoscenza e della intelligenza umana. In nessun paese al mondo esiste una giustizia perfetta. Per questo Kant postulava quella dell’aldilà.

Ma è proprio la consapevolezza che la Giustizia – legale ha poco a che fare con quella storico – sostanziale che ci impone di astenerci dall’enfatizzazione della prima e dalla tentazione di farla coincidere con la seconda.
Questo vale sotto l’aspetto etico, perché soltanto entrando nella mente del reo noi potremmo formulare un giudizio morale sul suo operato. E poiché nessuno può leggere nelle coscienze altrui, ben soccorre il principio cristiano del “nolite iudicare”. Sotto il profilo interiore, insegnava Victor Hugo, il ladro può essere migliore del suo giudice.

Ma vale, e ancor di più, sotto l’aspetto politico, perchè il ridurre la storia politica a quella emersa nei tribunali o nelle procure significa errare per difetto e per eccesso: per difetto, perché non tutto ciò che è stato fatto di male è finito nei fascicoli processuali; e per eccesso, perché alcune decisioni, viste retrospettivamente, destano perplessità.
Si può pensare tutto il male che si vuole, dal punto di vista politico, dell’on. Craxi, ma non si può negare che la celerità dei suoi processi e l’asprezza delle pene confliggono con la media dei tempi impiegati e dell’entità delle sanzioni irrogate in casi analoghi, e forse più gravi. Per non parlare del povero on. Citaristi, già cassiere della D.C. che collezionò in breve tempo una sfilza di condanne unica nella storia della Repubblica.
Fu giustizia legale? Certamente sì. Fu giustizia sostanziale? Certamente no. E sotto il profilo politico? Beh, nella migliore delle ipotesi potremmo dire che fu giustizia casuale.

Eppure, nonostante questo, l’ultima parola non dev’essere di rassegnazione, e tantomeno di pessimismo.
Anche quando siamo tentati dallo sconforto corrosivo che l’esperienza quotidiana di un giustizia claudicante insinua nei nostri animi, le figure di Giacomo Matteotti e di Mauro Del Giudice sono un antidoto efficace all’indebolimento delle nostre energie. Di loro si potrebbe ancora scrivere molto, ma noi preferiamo congedarci ricordando in loro onore le parole di Tucidide: che la felicità è libertà, e la libertà è coraggio.