Modifiche del Cdm: focus sulla responsabilità delle imprese
5 Agosto 2026
Tra i provvedimenti varati martedì 4 agosto dal Consiglio dei Ministri, c’è anche l’approvazione – su proposta del ministro della Giustizia Carlo Nordio – di un disegno di legge di revisione della disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. Il provvedimento punta a tutelare l’imprenditore che abbia adottato validi standard organizzativi, anche e soprattutto in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.
Come ha illustrato il viceministro Francesco Paolo Sisto nella conferenza svolta al termine del Cdm, viene superata la distinzione tra reati commessi da soggetti in posizione apicale e quelli commessi dai soggetti sottoposti all’altrui direzione. Tramite il concetto di colpa di organizzazione viene ridefinito il modo in cui si accerta la responsabilità dell’azienda: l’ente risponde soltanto quando la mancata adozione o l’inefficace attuazione di un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo, ha determinato la commissione del reato. Per i reati colposi, nel caso in cui dall’inosservanza delle disposizioni sia derivato un risparmio di spesa o un incremento di produzione, si introduce una presunzione di interesse o vantaggio dell’ente.
Per quanto riguarda i modelli di organizzazione, è stato deciso di privilegiare la prevenzione e l’adeguamento normativo rispetto alla logica punitiva. In materia di salute e sicurezza sul lavoro, si presumono conformi, con efficacia esimente, i modelli adottati sulla base della norma UNI ISO. Per le piccole e medie imprese, sarà il Ministro della giustizia, tramite decreto, a elaborare le procedure semplificate per l’adozione e l’efficace attuazione del modello.
Si aggiungono, inoltre, nuove cause di estinzione di cui può beneficiare l’ente, per un massimo di due volte: alla remissione della querela e all’esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, si affiancano le condotte riparatorie successive, volte a eliminare le carenze del modello riscontrate dal pubblico ministero. Il pm è tenuto a indicare specificamente le carenze organizzative nella richiesta di misura interdittiva e nella contestazione dell’illecito, pena la nullità del decreto che dispone il giudizio. Il sequestro preventivo è escluso quando l’ente offra idonea cauzione; l’archiviazione è disposta con decreto motivato del giudice.
In favore delle imprese di piccole dimensioni, nei casi di coincidenza soggettiva tra autore del reato ed ente, il giudice, in caso di condanna, può disapplicare o ridurre la sanzione pecuniaria nei confronti della persona giuridica, tenendo conto della pena già irrogata alla persona fisica. Inoltre, i provvedimenti di non punibilità per particolare tenuità del fatto e di estinzione per ravvedimento operoso sono iscritti per estratto nel casellario e non sono menzionati nel certificato richiedibile da terzi.
Il 12 maggio scorso, il Ministro della Giustizia, Carlo Nordio, dopo aver ricevuto la relazione finale della Commissione sulle norme in materia di sicurezza sul lavoro, dichiarò: “Le modifiche che vogliamo introdurre non rendono impuniti gli imprenditori che violano la legge. Al contrario la revisione punta a dare maggiore sicurezza sia ai lavoratori che agli stessi imprenditori, che oggi sono gravati di compiti e di costi che si riverberano sull’impresa”.