Patrocinio gratuito, basta deposito istanza per iscrivere a ruolo

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L’iscrizione a ruolo del procedimento civile continua a essere garantita, anche con la sola istanza di ammissione al gratuito patrocinio. La nuova circolare del 24 aprile della direzione generale degli affari interni di via Arenula chiarisce la modifica al Testo unico sulle spese di giustizia, introdotta con legge di bilancio 2025 (l. 207/2024), come scrive Errico Novi sul Dubbio.

In sostanza, le modifiche introdotte dal 1° gennaio 2025 – che rendono obbligatorio il versamento di una quota pari a 43 euro per il contributo unificato – lasciano invariata la prassi applicata finora, per coniugare la garanzia dei pagamenti con la tutela dei non abbienti.

In base alla normativa, l’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato nel processo civile dev’essere presentato al Consiglio dell’ordine degli avvocati dove ha sede il magistrato competente a conoscere la causa. Il Coa dovrà provvedere sull’istanza entro 10 giorni dal deposito. Di solito, nell’attesa del provvedimento, i legali procedono a chiedere l’iscrizione a ruolo allegando l’istanza e riservandosi di depositare il documento non appena disponibile.

“A parere di questa Direzione generale, – riporta il giornalista dalla circolare – il diritto di accesso alla difesa, in quanto costituzionalmente garantito (art. 24 della Costituzione), non può essere pregiudicato da eventuali ritardi nella disamina dell’istanza di ammissione al patrocinio a carico dello Stato non imputabili alla parte, con la conseguenza che l’ufficio giudiziario deve procedere all’iscrizione a ruolo del procedimento civile anche in presenza della sola istanza di ammissione, purché risulti regolarmente depositata e protocollata dal competente Consiglio dell’Ordine degli avvocati”.