Rimborso spese legali imputato assolto, in GU il decreto

Palazzo del Ministero della Giustizia via Arenula Roma - Foto di Doriano Ciardo
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Il Decreto Interministeriale Giustizia-MEF 20 dicembre 2021, in attuazione dell’articolo 1, comma 1015, della Legge 30 dicembre 2020, n. 178 (recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023”), è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 15 del 20 gennaio 2022.

Il provvedimento (recante “Definizione dei criteri e delle modalità di erogazione dei rimborsi di cui all’articolo 1, comma 1015 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 e delle ulteriori disposizioni necessarie ai fini del contenimento della spesa nei limiti di cui all’articolo 1, comma 1020”) prevede che all’imputato assolto, con sentenza divenuta irrevocabile successivamente alla data di entrata in vigore della legge medesima, perché il fatto non sussiste, perché non ha commesso il fatto o perché il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato, deve essere riconosciuto il rimborso delle spese legali, ad esclusione dei casi di assoluzione da uno o più capi di imputazione e condanna per altri, di estinzione del reato per avvenuta amnistia o prescrizione e di sopravvenuta depenalizzazione dei fatti oggetto di imputazione.

LEGGI QUI IL PROVVEDIMENTO