Bonafede: “Tutelare salute di tutti per essere pronti a ripartire”

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Nel decreto-legge per affrontare gli effetti dell’epidemia da Covid-19 varato dal Consiglio dei ministri di ieri, lunedì 6 aprile, figurano anche alcune misure riguardanti il settore giustizia.

In particolare, è stata approvata la proroga fino al prossimo 11 maggio del rinvio di udienze e la sospensione del decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali (indagini preliminari, adozione di provvedimenti giudiziari e deposito della loro motivazione, proposizione degli atti introduttivi del giudizio e dei procedimenti esecutivi, impugnazioni e, in genere, tutti i termini procedurali).

Sono sospesi, per la stessa durata, i termini per la notifica del ricorso in primo grado innanzi alle Commissioni tributarie. Come negli interventi precedenti sono esclusi tutti i procedimenti urgenti che si svolgono, in molti casi, da remoto grazie al ricorso alle tecnologie telematiche.

Il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede ha dichiarato: “Abbiamo valutato di attuare questa misura, sentiti anche gli addetti ai lavori, per tutelare la salute di tutti gli utenti della giustizia ed essere pronti a ripartire”.

La sospensione di tutti i processi, secondo quanto stabilito dal decreto Cura Italia, sarebbe dovuta terminare il 15 aprile. Lo spostamento all’11 maggio era stato nei giorni scorsi auspicato anche dall’Associazione nazionale magistrati, per scongiurare il pericolo di contagio da Coronavirus.

Nel decreto-legge in materia di istruzione ed esami di Stato si prevede, inoltre, che – analogamente a quanto previsto per le procedure concorsuali per l’accesso al pubblico impiego – siano sospese per sessanta giorni anche quelle previste dagli ordinamenti delle professioni regolamentate sottoposte alla vigilanza del Ministero della giustizia e agli esami di abilitazione per l’accesso alle medesime professioni, comprese le misure compensative per il riconoscimento delle qualifiche professionali conseguite all’estero, ad esclusione dei casi in cui la valutazione dei candidati sia effettuata esclusivamente su basi curriculari ovvero in modalità telematica. Resta ferma la conclusione delle procedure per le quali risulti già ultimata la valutazione dei candidati.