Alla scoperta dei giudici popolari: requisiti, compiti e compenso
17 Settembre 2019
In molti dei processi più complessi e delicati accanto ai giudici togati (coloro che esercitano la giurisdizione per professione e in modo continuativo) partecipano al giudizio penale anche i giudici popolari. Questa figura consente al collegio giudicante di avere una prospettiva e un approccio alla questione trattata diversi rispetto a quella più tecnica dei magistrati. Pur non essendo dei professionisti del diritto, i giudici popolari prendono parte alle udienze e forniscono il loro contributo alle decisioni contenute nelle sentenze. Vediamo più nel dettaglio come funziona quest’istituto previsto dal nostro ordinamento.
I giudici popolari integrano la composizione delle Corti d’Assise (e delle Corti d’Assise di appello), ovvero gli organi giurisdizionali che giudicano sui reati di maggior gravità e allarme sociale.
Ogni Corte d’Assise e ogni Corte d’Assise d’appello si avvale di una lista di giudici popolari, suddivisi in ordinari e supplenti. I cittadini che vogliono diventare giudici popolari devono presentare richiesta al sindaco del Comune di residenza e devono essere in possesso di alcuni requisiti: la cittadinanza italiana; il godimento dei diritti civili e politici; una condotta morale impeccabile; un’età compresa tra i 30 ed i 65 anni; titolo di scuola media di primo grado per i giudici popolari della Corte d’Assise e titolo di scuola media di secondo grado per quelli in Corte d’Assise d’appello. Non possono ricoprire quest’incarico i magistrati e i funzionari in servizio all’ordine giudiziario, gli appartenenti alle Forze di polizia e i membri di culto.
I cittadini in possesso dei requisiti che ancora non fanno parte degli albi definitivi dei giudici popolari possono avanzare la richiesta di iscrizione all’elenco integrativo dei giudici popolari. Il sindaco forma così due elenchi, uno per la Corte d’Assise ed uno per la Corte d’Assise d’appello, e li invia al tribunale competente per territorio, dove un’apposita commissione procede all’unificazione e alla composizione dell’elenco dei cittadini che hanno i requisiti per diventare giudice popolare. Gli elenchi così formati sono trasmessi ai comuni e affissi all’albo pretorio.
Per facilitare la gestione dei giudici popolari la Direzione generale dei Sistemi informativi automatizzati del ministero della Giustizia ha predisposto e recentemente aggiornato un apposito sistema informatico (GPop). Se un distretto di Corte d’appello utilizza il sistema informatico, tutti i Comuni del distretto sono chiamati a rispettare alcune indicazioni operative: gli elenchi, infatti, dovranno avere un particolare formato con contenuto sequenziale specificamente strutturato per permetterne la verifica e l’elaborazione automatizzata.
Dalla normativa è prevista anche la possibilità di presentare reclami per eventuali omissioni, cancellazioni o indebite iscrizioni entro 15 giorni dall’affissione all’albo pretorio. Gli elenchi vengono rivisti e controllati anche alla luce degli eventuali reclami presentati. Alla fine di questa procedura si passa alla composizione degli albi definitivi dei giudici popolari secondo l’ordine alfabetico e con numerazione progressiva, unificando gli elenchi. L’approvazione degli albi definitivi avviene tramite decreto. Gli albi sono, infine, trasmessi a ciascun comune per la pubblicazione della parte che lo riguarda. Anche avverso gli albi definitivi è possibile presentare ricorso.
Trascorsi quindici giorni dalla pubblicazione degli albi definitivi, il presidente del Tribunale del capoluogo del distretto di Corte di appello forma le liste generali dei giudici popolari ordinari per le Corti di Assise di Appello e le comunica ai presidenti del Tribunale dei luoghi dove hanno sede le Corti di Assise.
La stessa operazione viene svolta dal presidente del Tribunale del luogo dove ha sede la Corte di Assise relativamente ai giudici popolari della Corte stessa. Il passaggio conclusivo dell’intera procedura è l’operazione di sorteggio, che avviene in udienza pubblica con un’urna contenente tanti numeri quanti sono i giudici popolari compresi negli elenchi. Il nominativo che corrisponde al numero sorteggiato viene inserito nella lista definitiva. Lo stesso metodo viene utilizzato per l’estrazione dei giudici popolari supplenti. Il nominativo corrispondente al numero sorteggiato va a formare la lista generale rispettivamente degli uomini e delle donne.
I cittadini che ottengono l’iscrizione definitiva nella lista generale dei giudici popolari prestano servizio nel biennio successivo. La Corte d’Appello e la Corte d’Assise d’appello, infatti, estraggono 50 nominativi ogni 3 mesi. I giudici popolari così selezionati, entro 5 giorni dall’estrazione, vengono convocati oralmente oppure tramite gli agenti di forza pubblica.
L’incarico di giudice popolare dura 3 mesi ma può essere prolungato per la prosecuzione del processo oltre questo termine temporale, in modo tale da consentire al giudice popolare di seguire l’intero corso del procedimento. Per chi svolge il ruolo di giudice popolare è previsto un compenso giornaliero stabilito per legge e un rimborso per spese di viaggio se il servizio è prestato fuori del comune di residenza.
Nello specifico ai giudici popolari spetta un rimborso di euro 25,82 per ogni giorno di effettivo esercizio della funzione. Per i lavoratori autonomi o lavoratori dipendenti senza diritto alla retribuzione nei giorni in cui esercitano la loro funzione, il rimborso è di euro 51,65 per le prime 50 sedute e di euro 56,81 per le udienze successive.