Misure cautelari e diritto alla riparazione: Relazione alle Camere

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L’articolo 15 della Legge n. 47 del 16 aprile 2015 stabilisce che il governo debba presentare ogni anno alle Camere “una relazione contenente dati, rilevazioni e statistiche relative all’applicazione, nell’anno precedente, delle misure cautelari personali, distinte per tipologie, con l’indicazione dell’esito dei relativi procedimenti, ove conclusi”.

La Legge n. 103 del 23 giugno 2017 ha poi esteso l’obbligo di relazionare anche ai casi relativi alle sentenze di riconoscimento del diritto alla riparazione per ingiusta detenzione, all’entità della riparazione e ai provvedimenti disciplinari iniziati nei confronti dei magistrati.

Sulla materia delle misure cautelari, le recenti modifiche introdotte sia dalla Legge 47/2015 sia  dal complesso delle diverse recenti riforme, sono particolarmente significative perché tendono a rafforzare il principio di estrema ratio della custodia cautelare in carcere, attraverso un più deciso e incisivo ricorso alle misure interdittive (cioè, le misure cautelari che a differenza di quelle coercitive, non incidono sulla libertà di movimento del soggetto), come il braccialetto elettronico, nel caso in cui venga disposta la misura cautelare degli arresti domiciliari. Unica condizione ostativa all’applicazione della misura del braccialetto elettronico, è il mancato consenso dell’imputato

Secondo la Corte Costituzionale è “ipotizzabile l’esistenza di una eccezionale situazione di pericolo che possa essere efficacemente contrastata con misure diverse dalla custodia cautelare in carcere”: il principio di adeguatezza impone, infatti, all’organo giudicante di adottare la misura che comporti, per chi la subisce, il minor sacrificio necessario a fronteggiare le esigenze cautelari”.

Con la Relazione appena pubblicata, sulla scorta dei dati del 2018, per la prima volta il governo ha predisposto una sezione dedicata ai provvedimenti di riconoscimento del diritto alla riparazione per ingiusta detenzione, all’entità delle riparazioni e ai procedimenti disciplinari iniziati nei confronti dei magistrati. A proposito di quest’ultima rilevazione di dati, si vuole rammentare che (v. paragrafo 4, rel. cit.) “l’istituto della riparazione per ingiusta detenzione è espressione dei principi di solidarietà sociale e dei valori di civiltà giuridica, in virtù dei quali, in un sistema democratico, chi sia stato ingiustamente privato della libertà personale, ha diritto a una congrua riparazione per i danni morali e materiali subiti”.  Allo stesso modo, però, non si può dire che a ogni ingiusta detenzione riconosciuta, corrisponda un ingiusto provvedimento restrittivo e, dunque, a una responsabilità disciplinare a carico del magistrato che lo abbia richiesto o applicato. Gli illeciti disciplinari in cui possono incorrere i magistrati, infatti, previsti dalla legge 109/2006, e in particolare quelli compiuti nell’esercizio delle loro funzioni, devono scaturire dalla “emissione di un provvedimento restrittivo della libertà personale fuori dei casi consentiti dalla legge, determinata da negligenza grave e inescusabile”.

L’ufficio della Direzione generale che ha redatto questa Relazione è l’“Ufficio I Affari legislativi , internazionali e grazie – Settore dati statistici e monitoraggio”, che effettua rilevazioni statistiche raccogliendo ed elaborando i dati trasmessi dagli uffici giudiziari dell’intero territorio nazionale.

Ogni rilevazione viene in genere presentata da una pagina iniziale che espone in sintesi il fenomeno analizzato, le caratteristiche proprie del monitoraggio attuato ed i dati statistici ufficiali più recenti. Alla pagina iniziale è stata affiancata una pagina comprendente una nota metodologica, che fornisce informazioni aggiuntive sulla natura dei dati statistici rilevati e sulle metodologie utilizzate per l’effettivo svolgimento del monitoraggio.

 

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