Omicidio stradale: per la Consulta legittime pene più severe
20 Febbraio 2019
Legittime le pene più severe previste per l’omicidio stradale e le lesioni personali stradali gravi o gravissime, non passa l’esame invece la previsione della revoca automatica della patente in caso di omicidio stradale quando non sia aggravato dall’assunzione di sostanze stupefacenti o dallo stato di ebbrezza.
Cosi la sentenza della Corte Costituzionale che, in seduta pubblica, ha risposto in questo modo ai quesiti sollevati dal Giudice dell’udienza preliminare di Roma e dai Tribunali di Torino e Forlì.
La legge n. 41 del 23 marzo del 2016 ha dunque da un lato superato l’esame di costituzionalità, avendo riconosciuto la Corte la legittimità delle pene più severe previste dalla riforma del codice della strada che ha introdotto il reato di omicidio stradale e quello di lesioni personali stradali gravi o gravissime. I Giudici della Consulta si sono infatti espressi, così come l’avvocato dello Stato Carlo Sica, per la legittimità della “linea dura” stabilita dal legislatore nel 2016 con l’articolo 590 quater del codice penale nel punto in cui prevede “il divieto di prevalenza e di equivalenza” delle attenuanti sulle aggravanti nei casi di omicidio stradale aggravato dall’assunzione di sostanze stupefacenti o commesso in stato di ebbrezza.
Incostituzionale invece è stata ritenuta la revoca automatica della patente nel caso in cui il reato di omicidio stradale o quello di lesione personale non siano aggravati dalle due circostanze speciali previste per queste fattispecie. Dunque il giudice potrà, piuttosto che soggiacere a un automatismo, decidere caso per caso se applicare la revoca o, in alternativa, la sanzione meno grave della sospensione della patente.
E’ atteso nelle prossime settimane il deposito della sentenza con le motivazioni.