Tribunale di Roma: “Le recensioni non devono essere cancellate”

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Se avete un negozio, un ristorante o siete dei professionisti, oramai è certo: non avete il diritto all’oblio.

Se uno dei vostri clienti non si sarà trovato bene, se avrà mangiato una pasta troppo scotta, aspettato troppo o pagato un conto salato, il sacrosanto diritto di criticarvi, di farlo sapere ad altri potenziali clienti con una recensione, perché non ci “caschino”, lo potrà esercitare online ed essere letto da tutti coloro che, anche dopo tanti anni, andranno a cercare giudizi sulla vostra attività.

Così ha recentemente deciso il Tribunale di Roma al quale si era rivolto un chirurgo plastico che chiedeva a Google my business di modificare la propria scheda attività rimuovendo i commenti negativi già presenti e, nello spazio di 24 ore, anche quelli eventualmente postati in futuro. Il giudice ha respinto la richiesta e ha condannato il professionista al pagamento delle spese legali. La sentenza è ispirata ad alcuni dei principi cardine della nostra Costituzione, come la libertà di impresa e quella di espressione, riconoscendo che il mutamento della società ha portato i consumatori a informarsi sempre più prima di effettuare acquisti o scelte che entrino in rapporto con il mercato. In quest’ottica il diritto di critica – secondo il giudice – va salvaguardato: il cliente può anche esprimersi negativamente ma il titolare dell’impresa deve imparare ad accettarlo.

Il diritto all’oblio, così come sancito dal diritto comunitario, tutela dunque solamente la persona fisica che può pretendere che i propri dati personali vengano cancellati non appena cessino le finalità per cui erano stati raccolti. Le dottrine elaborate nel corso degli anni tengono conto di diverse tutele: da una parte il diritto dell’individuo a essere dimenticato o, meglio, a non essere più ricordato per eventi passati, dall’altra il diritto di cronaca che autorizza gli operatori dell’informazione a narrare un fatto fin quando questo sia di dominio pubblico.

O come sostiene Giuseppe Corasaniti: “Il diritto all’oblio è il diritto a non restare indeterminatamente esposti ai danni ulteriori che la continua pubblicazione di una notizia può arrecare all’onore e alla reputazione di una persona, a meno che il fatto non ritorni di attualità e, quindi, si ravvivi l’interesse pubblico all’informazione”.

Il diritto comunitario, quindi, tutela l’individuo ma non un’attività imprenditoriale riconoscendo in questo caso la prevalenza del diritto alla critica del cliente e l’interesse dell’utente a informarsi attraverso le piattaforme social e la comunicazione online.